L’imposta di registro sui contratti di locazione: cos’è e come va pagata

 Quando si parla di imposta di registro sui contratti di locazione la legge di riferimento è il D.P.R. del 26 aprile 1986 numero 131, definito appunto “Testo Unico sull’imposta di registro”, che all’articolo 17 espressamente prevede che:

L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nel territorio statale, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro 30 giorni mediante versamento del relativo importo.

Tra l’altro, la Finanziaria 1998 ha introdotto l’obbligo di registrare i contratti di locazione immobiliare, anche se l’importo è minimo: sono esenti dall’obbligo di registrazione solo quei contratti che hanno una durata inferiore ai trenta giorni all’anno. Le modalità di tassazione dei contratti di locazione variano comunque a seconda della tipologia dell’immobile.

Si distinguono sostanzialmente tre tipologie di immobili. 1)Immobili ad uso abitativo: in questo caso si deve pagare l’imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità. Stesso trattamento si applica anche alla locazione del box o della cantina che sono annessi al fabbricato di tipo residenziale. L’imposta di registro non si applica invece sul deposito versato come cauzione dall’inquilino. 2)Immobili strumentali per natura: questi sono gli immobili che non possono essere destinati a un diverso uso senza profonde trasformazioni (tipici esempi sono gli uffici e studi, i negozi e le botteghe). Per questo tipo di immobili è necessario pagare l’imposta di registro in misura dell’1%, senza distinzioni riguardanti i regimi di esenzione. 3)Fondi rustici: questi contratti di affitto possono essere registrati anche presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia sui contratti posti in essere durante l’anno (in tal caso l’aliquota non può essere inferiore ai 67 euro).

Il termine di 30 giorni per il versamento decorre dalla data di cessione, risoluzione o proroga: la registrazione per via telematica è obbligatoria per i possessori di oltre cento unità immobiliari, mentre è facoltativa per gli altri contribuenti.

3 commenti su “L’imposta di registro sui contratti di locazione: cos’è e come va pagata”

  1. vorrei chiedere un quesito in merito ai due contratti di locazioni redatti come di seguito:.
    ho contratto un contratto di locazione della mia seconda casa in data 27/6/2007, con il signor francesco, con facolta di sub affitto dal 1/3/2009 al 28/3/2009,.
    In data 30/12/2008 ho contratto un nuovo contratto conil signor francesco, con facolta di sub affitto dal 14/02/2009 al 1/03/2009.
    Questi contratti non li ho registrati in quanto tutte e due sono inferiore a 30 giorni, pero’ oggi mi sono accorto che il primo contratto redatto nel 2007 inizia il 1/3/2009 mentre il secondo contratto redatto nel 2008 finisce il 1/3/2009, potrei avere dei problemi con il fisco?

  2. Salve,
    ho preso una camera in affitto con un contratto di locazione abitativa agevolata il 1/12/06 con una durata di 3 + 2 ma il 15/11/09 ho fatto disdetta perchè mi sono trasferita in un’altra città. La casa era composta da altre 3 stanze e i coinquilini hanno cercato una sostituta e siccome io non sono rientrata nei termini di preavviso, ho dovuto aspettare la loro ricerca finchè l’hanno trovata per il 1 gennaio. L’agenzia che cura gli interessi del proprietario mi ha fatto pagare ugualmente l’imposta di registro nella misura di € 67,00 a dicembre 09 ed io mi chiedevo se questo fatto risulti lecito nonostante la mia precedente disdetta con raccomandata A/R e se lo è, quanto di questa cifra mi spetta indietro visto che al 31 dicembre ufficialmente non ero più affittuaria di quella stanza. Grazie

  3. Buon giorno; sono il legale rappresente di una cooperativa sociale che ha affittato un immobile dove si svolge attività di residenza protetta per anziani; volevo sapere se siamo soggetti all aimposta di tassa di registro sul contratto di affitto di tale immobile. grazie per i chiarimenti
    la goccia società cooerativa sociale

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