Tassa di solidarietà sui ricchi nel 2013-2014

 La salvaguardia dei lavoratori “esodati”, prevista nella nuova Legge di Stabilità 2013 con un fondo da ben 100 milioni di euro, sarà garantita e rafforzata anche da una nuova tassa che va a colpire i redditi delle persone più ricche. Infatti, sarà applicata una tassa di solidarietà del 3% nel 2013 e nel 2014 su tutti i redditi superiori ai 150mila euro (pensioni incluse). Più fondi agli esodati, dunque, grazie al “blitz” della Commissione Lavoro della Camera che ha approvato quasi all’unanimità un emendamento al Ddl stabilità 2013 che va a riproporre il testo Damiano, bocciato in precedenza dalla Ragioneria.

L’emendamento esclude, però, il primo articolo sulla reintroduzione delle pensioni di anzianità fino al 2017. A questo punto il testo dovrà essere esaminato dalla Commissione Bilancio, prima di essere approvato definitivamente. Come dichiarato dal presidente della Commissione, Silvano Moffa, l’obiettivo di questo emendamento è “coprire tutte le famiglie di non salvaguardati rimasti esclusi dai precedenti decreti governativi”.

Il governo, però, continua a ribadire che la proposta non gode di una sufficiente copertura finanziaria. Secondo le stime del governo, potrebbero servire in tutto 3 miliardi di euro che non sarebbero in ogni caso raccolti attraverso il contributo di solidarietà. Confermata anche la clausola di salvaguardia che stabilisce, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero realmente insufficienti, l’aumento delle accise sulle sigarette. La mossa vuole garantire la copertura di un’ampia platea di lavoratori, ancora tutta da identificare, rimasta senza stipendio e con gli ammortizzatori sociali in scadenza entro i prossimi 24 mesi che maturano i requisiti per la pensione con le leggi precedenti alla riforma del ministro Elsa Fornero.

Si tratta di lavoratori che non hanno stipulato intese collettive per crisi aziendali su base regionale o provinciale, lavoratori licenziati entro lo scorso 31 dicembre, lavoratori autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione che maturano i vecchi requisiti entro fine anno, lavoratori che hanno svolto attività temporanea dopo aver sottoscritto un accordo individuale o collettivo di incetivo all’esodo.

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