Il marchio Skype non può essere registrato a livello comunitario

Il Tribunale dell’Unione europea ha definitivamente respinto durante la giornata di ieri il ricorso dell’operatore per chiamate gratuite via Internet Skype, confermando quindi “l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo Skype e il marchio denominativo Sky”.

Per quanto concerne “la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto”, il Tribunale ha confermato che “la pronuncia della vocale “y” non risulta più breve nel termine “Skype” che nel termine “Sky”.

Nel contempo, i giudici hanno argomentato che il termine “Sky”, appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine “Skype”, sebbene quest’ultimo sia scritto in una sola parola”. Infine, ha evidenziato il Tribunale, “l’elemento ‘Sky’ nel termine ‘Skype’ può essere certamente identificato dal pubblico di riferimento, anche se il rimanente elemento ‘pe’ non ha significato proprio”.

Come potrà difendersi, ora, Skype?

In contrasto con la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. La querelle parte nel 2004 e nel 2005 quando la compagnia Skype ha chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Uami) di registrare i segni, figurativo e denominativo, Skype come marchio comunitario per apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia nonché per servizi informatici legati a software o alla creazione o all’hosting di siti Internet.

Nel 2005 e nel 2006, la società Sky Broadcasting Group, divenuta Sky e Sky IP International, ha proposto opposizione lamentando un rischio di confusione con il suo marchio denominativo comunitario Sky, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.