Un Fondo di garanzia a tutela di chi acquista pacchetti turistici

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di rivolgersi ad agenzie di viaggio per organizzare una vacanza all-inclusive al fine di trascorrere al meglio il proprio tempo libero ed i giorni di festa. Molto spesso, però, capita di incappare in spiacevoli sorprese che oltre a rovinare la vacanza finisco per pesare anche a livello economico. Proprio per evitare queste situazioni e tutelare i consumatori in caso di insolvenza o fallimento di agenzie o tour operator è stato istituito nel 1995, con Dlgs 111/95, il Fondo nazionale di garanzia. Questo Fondo speciale agisce principalmente per permettere al consumatore, in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio, di ottenere il rimborso della somma versata e, nel caso di località estere, il rimpatrio.

Il Fondo nazionale di garanzia, inoltre, consente di ottenere un aiuto economico immediato nel caso in cui il consumatore, in un Paese straniero, si trovi ad affrontare situazioni di emergenza, come guerre, catastrofi naturali o epidemie, indipendentemente dal comportamento del tour operator. Nel Fondo, che interviene anche se il contratto di viaggio è stato sottoscritto tramite Internet, confluisce il 2% delle polizze assicurative stipulate dalle varie agenzie di viaggio. Attualmente il Fondo può contare su un budget pari a 190 mila euro. Per usufruire del Fondo è necessario che il tour operator a cui ci si rivolge disponga dell’autorizzazione amministrativa in quanto, in mancanza di quest’ultima, il consumatore non può ottenere il rimborso. Il consumatore, che intende richiedere l’intervento del Fondo per ottenere un rimborso in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio, deve presentare domanda, allegando il contratto di viaggio stipulato con l’agenzia e una copia della ricevuta di pagamento, alla

Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, Via della Ferratella in Laterano, 51, 00184 Roma.

E’ stato abrogato in base ad una direttiva dell’Unione Europea il termine dei tre mesi dal rientro per richiedere il rimborso.

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