Contributo a fondo perduto, chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Tra gli strumenti messi a disposizione dal Governo per aiutare le partite Iva a fronteggiare l’emergenza e i problemi scaturiti dal lockdown, resosi necessario per via della pandemia di coronavirus, vi è anche il contributo a fondo perduto: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato dei chiarimenti a riguardo.

Termine presentazione domanda contributo ad agosto

Chiarimenti giunti con la Circolare n 22/E del 21 luglio cos’ chiamata: “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”: al suo interno l’ente tenta di risolvere tutti i dubbi sollevati in merito a questo strumento finanziario, previsto dal Decreto Rilancio. A livello tecnico, questo documento va a integrare la numero 15/E del 13 giugno scorso.

Il contributo a fondo perduto spetta nello specifico ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è stabilito in base alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

E’ importante comprendere il funzionamento del contributo, essendo queste le ultime settimane utili per richiederlo per tutti coloro che posseggono i requisiti. Il limite per la presentazione della domanda è stato fissato al prossimo 13 agosto, che diventa il 24 agosto nel caso a fare la domanda siano gli eredi che continuano l’attività del congiunto defunto. Sono due i modi nei quali è possibile fare domanda: usufruendo di un intermediario accreditato o via internet.

Maggiore chiarezza su alcuni punti

Quali sono i chiarimenti emessi dall’Agenzia delle entrate? È presto detto: la circolare risponde a quelle domande che i contribuenti si sono posti di continuo in queste settimane, prima tra tutte quella relativa al calcolo del calo del fatturato ai fini di ottenere il contributo a fondo perduto in determinate situazioni.

Nel documento viene spiegato infatti come comportarsi con una società in liquidazione e come restituire il contributo senza penali in caso di errore.

L’Agenzia spiega che se sono presenti i requisiti il contributo può essere richiesto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che hanno avviato questa fase successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ovvero lo scorso 31 gennaio.

La circolare ha inoltre confermato che la richiesta può essere presentata, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale o  sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Nel chiarimento l’Agenzia delle entrate ha aggiornato anche la definizione di ”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato per via della pandemia.