Antitrust: negozi aperti anche la domenica

L’Authority ha deciso di avviare un monitoraggio sulla regolamentazione dell’apertura degli esercizi commerciali nei comuni turistici. L’Antitrust afferma che:

i vincoli all’apertura costituiscono un ostacolo all’adozione di strategie differenziate da parte dei negozianti e, quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori e quindi non ci deve essere alcun obbligo di chiusura dei negozi nei giorni di festa ed è necessario che il Comune di Roma riesamini il contenuto dell’Ordinanza nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali una libera determinazione delle modalità di svolgimento della propria attività economica.

A Roma vige ancora l’ordinanza del 2005 del comune, che prevede la possibilità di deroga alle sole giornate del primo novembre e dell’8 dicembre, mentre solo gli esercizi situati in zone centrali di interesse artistico e turistico possono aprire la domenica durante l’anno. Dal 1998 la legge ha liberalizzato l’apertura degli esercizi commerciali nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, prevedendo espressamente che in tali Comuni gli esercenti possano derogare all’obbligo d chiusura domenicale e festiva». Una norma che però, il Comune di Roma non ha rispettato emanando nel 2005 la suddetta ordinanza. Proprio a Pasquetta la capitale era presa d’assalto da turisti italiani e stranieri, ed il comune di Roma ha multato alcuni negozi rimasti aperti.

Opa Fondiaria-Sai: certezza del mercato e tutela delle minoranze

A fine gennaio Fondiaria-Sai ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Immobiliare Lombarda. Il valore dell’operazione è di oltre 200 milioni di euro. Il corrispettivo dell’Opas sarà liquidato in parte in azioni di Milano Assicurazioni detenute da Fondiaria-Sai e in parte in contanti. Advisor finanziario dell’operazione è Kpmg Finance.

Solo alcuni mesi fa il Testo Unico della Finanza ha abbassato la soglia utile per esercitare lo squeeze out (cioè l’esproprio delle azioni nei confronti di chi non le vuole vendere) dal 98% al 95%, ovvero chi a seguito di un’opas acquisisce almeno il 95% delle azioni, ha diritto di ottenere il restante 5%. In tal modo si facilita chi vuole impossessarsi dell’intero capitale di una società quotata e rende più difficile il compito alle minoranze oppositrici.