Aggiotaggio

 Aggiotaggio

E’ la manipolazione di un titolo sul mercato finanziario finalizzata a cambiarne il prezzo, oppure la percezione del valore fondamentale del titolo da parte degli agenti sul mercato. come può avvenire ciò? Attraverso due modalità: la market based manipulation e la information based manipulation.

Market based manipulation

Si realizza direttamente sui mercati finanziari attraverso l’effettuazione di operazioni di negoziazione (anche simulate).

Information based manipulation

Consiste invece nella diffusione di informazioni false o tendenziose relative alla società emittente i titoli quotati sui mercati finanziari.

Spesso si confonde l’aggiotaggio confondendolo con l’insider trading.

Le differenze tra Insider Trading ed Aggiotaggio

Un agente che manipola l’andamento di un titolo (c.d. market manipulator o anche semplicemente manipulator) può avere interesse a rendere manifesta sul mercato la propria condotta, proprio per modificare l’andamento del titolo, mentre un agente che effettua transazioni con la finalità di sfruttare il valore di una informazione privilegiata (c.d. insider trader o anche semplicemente insider) cerca al contrario di nascondere la sua presenza

Inoltre l’insider trading è sempre fondato sullo sfruttamento di un’informazione privilegiata, mentre l’aggiotaggio non lo è necessariamente.

L’aggiotaggio è un reato, secondo il codice penale, nell’articolo 501:

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni. Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Inoltre è regolato dall’art. 2637 del Codice Civile:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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