L’imminente introduzione della direttiva Ucits IV

 Si parla praticamente di pochissimi giorni prima che venga introdotta per il suo debutto ufficiale la cosiddetta normativa Ucits IV: l’acronimo in questione, come si è più volte avuto modo di precisare, sta a indicare gli Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, dei fondi comunitari per uno schema di investimento collettivo. In pratica, l’obiettivo è quello di agevolare e sviluppare l’integrazione che già esiste per quel che concerne il comparto del risparmio gestito, oltre alla sua efficienza. Tale direttiva, inoltre, va di fatto a riformare quella emanata dall’Unione Europea in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Focus della Consob sugli Oicr

 Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr): è questa la materia di cui si è occupata ieri la Consob, la quale ha provveduto ad apportare qualche modifiche ai due regolamenti che riguardano le società emittenti e gli intermediari finanziari. In aggiunta, perfino la Banca d’Italia ha deciso di occuparsi dello stesso argomento, lavorando al nuovo regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e alla nuova disciplina su tali organismi e sui fondi pensione. Come è stato opportunamente precisato, la disciplina in questione entrerà in vigore a partire dal primo giorno che segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre che quella che contempla le cosiddette banche depositarie prenderà il via tra due giorni esatti.

Fondi comuni di investimento: crisi nel Belpaese, riunioni a Bankitalia

I Fondi comuni di investimento sono dei patrimoni gestiti da apposite società (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, OICR) che appunto gestiscono (investendolo in strumenti finanziari) un patrimonio autonomo, quindi separato da quello della società di gestione del risparmio (SGR), da quello dei singoli partecipanti e da qualsiasi altro patrimonio gestito dalla stessa SGR, diviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti. Tali fondi possono essere: aperti e chiusi. Quando il fondo è aperto il risparmiatore può a ogni data sottoscrivere ulteriori quote del fondo o richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte. Invece l’ammontare del fondo chiuso è predeterminato ed il termine massimo di sottoscrizione è stabilito in un anno, la durata dello stesso deve essere predefinita (massimo 30 anni) e le quote non possono essere riscattate prima della scadenza.

Cosa significa tutto questo? Significa che Pinco e Pallino, avendo a disposizione una certa quantità di denaro, decidono di investire per far lievitare quanto già posseggono, ma siccome non hanno molta dimestichezza con i mercati finanziari, si affidano a dei professionisti, che effettueranno per loro conto, un’ottima gestione. Almeno si spera. Perché magari mentre Pinco ha avuto il suo bel gruzzoletto in eredità da una vecchia zia d’oltreoceano sbucata e deceduta all’improvviso, Pallino i suoi soldi se li è sudati tutta una vita ed essi sono il frutto di anni e anni di lavoro. Entrambi comunque, aldilà di quale sia stata la fonte del loro denaro, hanno il sacrosanto diritto di essere tutelati. Quali sono quindi le garanzie per i due amici? Innanzitutto la SGR ha obblighi di corretta gestione, di informazione e rendiconto verso i sottoscrittori, i nostri amici quindi saranno costantemente informati dell’evoluzione dell’investimento. Inoltre sui soggetti abilitati alla gestione vigilano: la Banca d’Italia, in merito al contenimento del rischio e alla stabilità patrimoniale della società di gestione e la Consob che assicura la trasparenza e correttezza dei comportamenti e dei mercati e la tutela degli investitori.